Articolo 1 - E’ costituita in Roma un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ROMANA ORNICOLTORI - A.R.O." che aderisce alla F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, accettandone Statuto e Regolamenti.
• Articolo 2 - Lo scopo dell’A.R.O. e di conservare, sviluppare e migliorare il patrimonio ornitologico nazionale, promovendo la conoscenza delle varie specie e del relativo comportamento attraverso l’allevamento in cattività sia dei canarini sia degli altri uccelli da gabbia e da voliera.
• Articolo 3 - L’A.R.O. non ha scopo di lucro.
• Articolo 4 - Art. 4 - L’Associazione è composta da Soci ordinari e Soci Onorari. I Soci ordinari sono:
o Soci allevatori
o Soci non allevatori
o Soci onorari sono quelle persone che, per le loro benemerenze nei confronti dell’A.R.O., sono chiamati dall’Assemblea a far parte dell’Associazione.
• Articolo 5 - Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
• Articolo 6 - Organi dell’A.R.O. sono:
a. L'Assemblea Generale;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
• Articolo 7 - L’Assemblea Generale, di cui fanno parte di diritto tutti i Soci ordinari, è l’organo supremo dell’A.R.O.. Ad essa spetta di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività sociale nonché l’approvazione dei bilanci.
• Articolo 8 - L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente del-l’Associazione entro il primo trimestre di ogni anno. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
• Articolo 9 - In prima convocazione le Assemblee Generali sono valide a condizione che siano presenti i due terzi dei Soci. In seconda convocazione sono valide quali sia il numero dei Soci.