• Articolo 18 - Ogni modifica al presente Statuto può essere apportata solo se approvata da un terzo più uno dei Soci.
• Articolo 19 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
• Articolo 20 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in tema di Associazioni non riconosciute. Questo Statuto è stato adottato con delibera assembleare dei Soci ARO riunitesi appunto in Assemblea Straordinaria presso il complesso ”Seraphicum’ sito in Via del Serafico n. 3 in Roma, in data 21 giugno 1998. Presidente Sig. Giorgio Orazio, Segretario Sig. Fiengo Luigi.
Il presente Statuto è stato registrato il 29 giugno 1998 al n. 7982 mod. 3, presso I’Ufficio del Registro di Piacenza.
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