Lo statuto
• Articolo 1 - E’ costituita in Roma un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ROMANA ORNICOLTORI - A.R.O." che aderisce alla F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, accettandone Statuto e Regolamenti.
• Articolo 2 - Lo scopo dell’A.R.O. e di conservare, sviluppare e migliorare il patrimonio ornitologico nazionale, promovendo la conoscenza delle varie specie e del relativo comportamento attraverso l’allevamento in cattività sia dei canarini sia degli altri uccelli da gabbia e da voliera.
• Articolo 3 - L’A.R.O. non ha scopo di lucro.
• Articolo 4 - Art. 4 - L’Associazione è composta da Soci ordinari e Soci Onorari. I Soci ordinari sono:
      o Soci allevatori
      o Soci non allevatori
      o Soci onorari sono quelle persone che, per le loro benemerenze nei confronti dell’A.R.O., sono chiamati dall’Assemblea a far parte dell’Associazione.
• Articolo 5 - Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea.
• Articolo 6 - Organi dell’A.R.O. sono:
      a. L'Assemblea Generale;
      b. Il Consiglio Direttivo;
      c. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
• Articolo 7 - L’Assemblea Generale, di cui fanno parte di diritto tutti i Soci ordinari, è l’organo supremo dell’A.R.O.. Ad essa spetta di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività sociale nonché l’approvazione dei bilanci.
• Articolo 8 - L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione entro il Primo trimestre di ogni anno. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
• Articolo 9 - In prima convocazione le Assemblee Generali sono valide a condizione che siano presenti i due terzi dei Soci. In seconda convocazione sono valide quali sia il numero dei Soci.
• Articolo 10 - I Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni, ma se non possono partecipare di persona possono farsi rap-presentare, per delega, da altro Socio ordinario. Ciascun Socio ha un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2, cod. civ. e non può avere più di una delega.
• Articolo 11 - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea tra i Soci ordinari, che dura in carica quattro anni ed e formato da sette membri che possono essere rieletti.
• Articolo 12 - I Consiglieri, nella prima riunione, eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-tesoriere.
• Articolo 13 - Il Presidente è il capo dell’Associazione e la rappresenta legalmente. Al Presidente spetta:
      a. osservare e fare osservare il seguente Statuto;
      b. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
      c. convocare i Soci Ordinari in Assemblea, scegliendo con il Consiglio Direttivo: Data, orario e luogo;
Presiede le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, eccezion fatta per l’Assemblea cui spetta di eleggere il Consiglio Direttivo. In tal caso, è la stessa Assemblea che designa la persona che dovrà presiederla.
• Articolo 14 - L’Assemblea Generale, al momento di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre persone scelte fra i Soci ordinari. In mancanza di specifiche candidature, saranno eletti Revisori dei Conti i candidati che nella elezione del Consiglio Direttivo, si saranno piazzati dall’ottavo posto in poi. I Revisori dei Conti, una volta eletti, eleggeranno un Presidente; essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
• Articolo 15 - E’ compito dei Colleggio dei Revisori dei Conti:
      a. esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell’ARO.
• Articolo 16 - Il Collegio dei Probiviri, é compoisto di tre membri che non devono far parte dell'A.R.O. nè di altre Associazioni affiliate FOI. I Probiviri possono durare in carica per quattro anni e possono essere rieletti.
• Articolo 17 - L'elezione del Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno 5 soci. Una volta eletti i tre membri eleggeranno tra loro il Presidente.
• Articolo 18 - Le sanzioni che possono essere inflitte dall'Associazione ai Soci sono le seguenti:
      a. La censura;
      b. La sospensione;
      c. L'espulsione.
• Articolo 19 - La censura, che deve essere divulgata fra tutti i soci a mezzo di comunicazione da affiggere nei locali dell’Associazione, è il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che si renda autore di mancanze che, a giudizio del Consiglio Direttivo stesso, rechino lieve nocumento all’A.R.O. e ai Soci, sia direttamente, sia indirettamente.
• Articolo 20 – La sospensione è il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che violi lo Statuto ovvero le deliberazioni assembleari e consiliari, nonchè nei confronti del Socio che, con il proprio comportamento, fomenti disordini e dissidi.
• Articolo 21 – L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del Socio che violi lo Statuto ovvero le deliberazioni assembleari e consiliari, nonchè nei confronti del Socio che con il proprio comportamento fomenti disordini e dissidi di gravità tale da far ritenere al Consiglio Direttivo inadeguato il provvedimento della sospensione. L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti che come tale ha nei confronti dell’A.R.O..
• Articolo 22 – I Soci sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni ornitologiche ufficiali organizzate da altre Associazioni aderenti alla FOI per tutta la durata della sospensione.
• Articolo 23 – I Soci espulsi non hanno diritto al rilascio del nulla osta per l’iscrizione ad altre Associazioni aderenti alla FOI.
• Articolo 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà diviso in parti uguali tra i Soci ordinari, in regola con le quote annuali ordinarie e straordinarie e regolarmente iscritti all’atto dello scioglimento.
• Articolo 25 – Ogni modifica al presente Statuto può essere apportata solo se approvata dai due terzi dei Soci.
• Articolo 26 – Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in tema di Associazioni non riconosciute.
Il presente Statuto è stato registrato il 29 giugno 1998 al n. 7982 mod. 3, presso I’Ufficio del Registro di Piacenza; rilasciato in copia conforme all'originale, firmato nei modi di legge in data 11 marzo 2004.
Certificazione finale:
Roma lì 11 marzo 2004
(Firma e timbro del Notaio Emma Anedda)
© Associazione Romana Ornicoltori. Per Info