Lo statuto

• Articolo 1 - E’ costituita in Roma un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ROMANA ORNICOLTORI - A.R.O." che aderisce alla F.O.I. - Federazione Ornicoltori Italiani, accettandone Statuto e Regolamenti.
• Articolo 2 - Lo scopo dell’A.R.O. e di conservare, sviluppare e migliorare il patrimonio ornitologico nazionale, promovendo la conoscenza delle varie specie e del relativo comportamento attraverso l’allevamento in cattività sia dei canarini sia degli altri uccelli da gabbia e da voliera.
• Articolo 3 - L’A.R.O. non ha scopo di lucro.
• Articolo 4 - Art. 4 - L’Associazione è composta da Soci ordinari e Soci Onorari. I Soci ordinari sono:
      o Soci allevatori
      o Soci non allevatori
      o Soci onorari sono quelle persone che, per le loro benemerenze nei confronti dell’A.R.O., sono chiamati dall’Assemblea a far parte dell’Associazione.
• Articolo 5 - Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
• Articolo 6 - Organi dell’A.R.O. sono:
      a. L'Assemblea Generale;
      b. Il Consiglio Direttivo;
      c. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
• Articolo 7 - L’Assemblea Generale, di cui fanno parte di diritto tutti i Soci ordinari, è l’organo supremo dell’A.R.O.. Ad essa spetta di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività sociale nonché l’approvazione dei bilanci.
• Articolo 8 - L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione entro il primo trimestre di ogni anno. Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
• Articolo 9 - In prima convocazione le Assemblee Generali sono valide a condizione che siano presenti i due terzi dei Soci. In seconda convocazione sono valide quali sia il numero dei Soci.
Articolo 10 - I Soci che non possono partecipare di persona possono farsi rap-presentare, per delega, da altro Socio ordinario. Ciascun Socio ha un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2, cod. civ. e non può avere più di una delega. Delle delibere assembleari è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.
• Articolo 11 - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea tra i Soci ordinari, che dura in carica tre anni ed e formato da sette membri che possono essere rieletti.
• Articolo 12 - I Consiglieri, nella prima riunione, eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-cassiere.
• Articolo 13 - Il Presidente è il capo dell’Associazione e la rappresenta legalmente. Al Presidente spetta:
      a. osservare e fare osservare il seguente Statuto;
      b. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
      c. convocare i Soci Ordinari in Assemblea;
Presiede le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, eccezion fatta per l’Assemblea cui spetta di eleggere il Consiglio Direttivo. In tal caso, è la stessa Assemblea che designa la persona che dovrà presiederla.
• Articolo 14 - L’Assemblea Generale, al momento di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre persone scelte fra i Soci ordinari. In mancanza di specifiche candidature, saranno eletti Revisori dei Conti i candidati che nella elezione del Consiglio Direttivo, si saranno piazzati dall’ottavo posto in poi. I Revisori dei Conti, una volta eletti, eleggeranno un Presidente; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
• Articolo 15 - E’ compito dei Revisori dei Conti: . esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell’ARO; a. verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari documenti giustificativi.
• Articolo 16 - Le sanzioni che possono essere inflitte dall’Associazione ai Soci, sono riferite alle sanzioni FOI.
• Articolo 17 - I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria: ciascun associato può prenderne visione.
• Articolo 18 - Ogni modifica al presente Statuto può essere apportata solo se approvata da un terzo più uno dei Soci.
• Articolo 19 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
• Articolo 20 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in tema di Associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto è stato registrato il 29 giugno 1998 al n. 7982 mod. 3, presso I’Ufficio del Registro di Piacenza.

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